Art. 5.
(Localizzazione degli impianti elettronucleari e delle infrastrutture connesse).

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ACN, dell'APAT e della SOGIN Spa, e recependo le raccomandazioni formulate dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA) dell'Organizzazione della Nazioni Unite (ONU) e dall'Agenzia dell'energia nucleare (NEA) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), emana, con proprio decreto, le linee guida per la localizzazione degli impianti elettronucleari sul territorio nazionale.
      2. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, e in attuazione delle linee guida ivi contenute, l'ACN trasmette al Ministro dello sviluppo economico, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la mappa delle aree nazionali suscettibili di accogliere impianti elettronucleari.
      3. La localizzazione degli impianti elettronucleari previsti dal PNE è stabilita ai sensi dell'articolo 2, comma 5, sulla base

 

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della mappa delle aree di cui al comma 2 del presente articolo.